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Rc Professionale

Sottoscrivere una rc professionale medici nel 2019

byAssicuratiOra20 Marzo 2019

In questo articolo ti verrà spiegata l’importanza di sottoscrivere una Rc Professionale Medici, ossia della polizza professionale che interviene per coprire il danno in caso di richiesta di risarcimento.

Il motivo per cui è fondamentale che un medico si tuteli è legato all’elevato numero di cause, ossia denunce a medici operanti in:

  • cliniche private;
  • ospedali pubblici;
  • liberi professionisti.

Inutile negare che spesso gli errori possono capitare.

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Per cui tutelarti da ogni tipo di rischio che può verificarsi durante lo svolgimento del tuo lavoro è fondamentale se desideri lavorare sempre in maniera serena.

Tuttavia, quando devi sottoscrivere una rc professionale medici è importante che tu faccia attenzione a una serie di elementi e parametri.

Di seguito ti evidenzierò tutti gli aspetti che dovrai prendere in considerazione per sottoscrivere una rc professionale medici che faccia al caso tuo.

La richiesta di risarcimento danni

Nel caso in cui un medico effettui un errore o un presunto tale, durante lo svolgimento della sua professione, il paziente potrebbe inviare una richiesta di risarcimento danni.

Il medico, essendo assicurato, non dovrà fare altro che inviare copia della lettera al suo assicuratore che procederà in tal modo all’apertura delle pratiche di sinistro.

Bisogna sottolineare che il sinistro non è necessariamente legato al suo esito.

Questo significa che anche in caso di reclamo infondato sarà necessario aprire le pratiche per il sinistro.

Nel momento in cui il medico riceve una richiesta di risarcimento, è possibile che si verifichino tre differenti situazioni.

La prima è che il medico venga riconosciuto non colpevole, ossia non responsabile per l’eventuale problema riscontrato da quanti hanno fatto causa.

La seconda è che il medico sia riconosciuto responsabile di quanto avvenuto e venga pertanto condannato dal giudice al pagamento di una determinata somma.

Infine, la terza possibilità è che l’assicurazione faccia un accordo prima che venga definita l’eventuale sentenza che condanna il medico per colpevolezza.

In questi ultimi due casi non sarà il medico a pagare la somma pattuita ma la compagnia di assicurazioni.

Ecco perché è fondamentale, per un professionista dell’area sanitaria, attivare un’assicurazione.

Questa ti permetterà di evitare tutti i problemi legati al pagamento di un danno che si può verificare durante lo svolgimento della tua professione.

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Colpa lieve, colpa grave e legge Gelli

Per comprendere al meglio quale sia il tipo di polizza che bisogna stipulare è necessario che tu conosca alcuni passaggi fondamentali della legge Gelli del 2017.

Questa, infatti, ha messo bene in chiaro quali siano le responsabilità sanitarie dei medici e delle strutture in cui i medici operano.

Prima dell’entrata in vigore della legge Gelli venivano definiti differenti tipologie di colpa (lieve o grave) relativamente al rapporto tra il medico e la struttura in cui lavorava.

Tipologie di colpa che potevano essere attribuite

  • medico dipendente di una struttura privata: poteva essere accusato come diretto responsabile sia per casi di colpa lieve che grave
  • medico dipendente da una struttura pubblica: era imputabile solo in caso di colpa grave.
  • libero professionista: poteva vedersi accusato di colpa lieve o grave e, con esso, anche la struttura sanitaria in cui operava.

Con la legge Gelli, invece, la responsabilità dei medici viene riconosciuta solo relativamente alla colpa grave, sia che questi operino in strutture pubbliche che private.

Questo purché il medico abbia un rapporto extra-contrattuale col paziente.

Inoltre, va sottolineato che proprio la legge Gelli richiede, come obbligatoria, la Rc professionale medici, siano essi:

  • dipendenti;
  • consulenti esterni;
  • altre figura abilitate ad operare all’interno della struttura.

Infine, in caso di responsabilità del medico, anche tutta la struttura sanitaria in cui esso opera verrà coinvolta.

Questo significa che i medici che possono essere incolpati sia di colpa lieve che grave sono tutti i professionisti che presentano un rapporto contrattuale con il paziente.

La conoscenza della legge Gelli è pertanto fondamentale per sottoscrivere una Rc professionale medici che possa essere maggiormente consona alle proprie esigenze.

Il rapporto contrattuale o extra-contrattuale con il paziente incide anche sui termini per eventuali azioni di responsabilità medica.

In caso di rapporto extra-contrattuale, infatti, i termini sono fissati a 5 anni e il paziente dovrà apportare prova dell’errore commesso dal medico.

In caso di rapporto contrattuale, invece, la prescrizione è di 10 anni e sarà la struttura ospedaliera e dover presentare una prova relativa alla mancata responsabilità del medico.

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Come scegliere la polizza giusta

Con l’obbligo di sottoscrivere una rc professionale medici è necessario che i medici, più o meno esperti, sappiano scegliere con attenzione e con consapevolezza il tipo di assicurazione.

La scelta migliore, come si può immaginare, è quella che prevede un’agenzia assicurativa seria e professionale, in grado di fornire garanzie specifiche.

Lavorare con professionisti delle assicurazione, infatti, permette di stipulare contratti trasparenti, in cui non siano presenti cavilli.

Nello specifico, in caso di Rc medica è importante controllare la presenza o meno di soluzioni come quella della responsabilità solidale, della franchigia, degli scoperti e del massimale aggregato.

Una compagnia assicurativa seria, inoltre, garantirà un prezzo che sia in grado di coprire effettivamente gli eventuali danni causati al paziente.

Un medico, infatti, non deve mai essere superficiale sulla scelta della propria polizza assicurativa.

Questo perché, in caso di incidente sul lavoro, solo una buona polizza sarà in grado di coprire le spese evitando al professionista di dover pagare di tasca propria.

Il massimale

Per questo è anche necessario scegliere con cura il massimale, ossia la somma massima che l’agenzia di assicurazioni mette a disposizione del medico per gli eventuali pagamenti di danni.

Scegliere un massimale troppo basso garantisce una spesa minima per le rate dell’assicurazione ma, allo stesso tempo, non garantisce una buona copertura economica in caso di necessità.

In base al tipo di specializzazione può essere necessario optare per un tipo di polizza più cara ma che contemporaneamente metta al riparo in caso di incidenti.

Nella scelta della polizza un medico non dovrebbe mai pensare che a lui non potrà mai succedere niente ma, viceversa, pensare a quale sia il massimo danno che possa capitare.

Si potrà quindi scegliere la giusta polizza Rc professionale medici che assicuri la copertura massima in caso di incidente grave.

Polizza Rc verso terzi e polizza infortuni: due assicurazioni da non confondere

Quando si parla di polizza Rc professionale medici non devi confondere questo tipo di contratto con quello delle polizze infortuni.

Una polizza infortuni, infatti, coprirà il medico in caso di infortunio sul lavoro.

Si tratta di un tipo di polizza che un medico può decidere di stipulare per proteggersi da eventuali incidenti di lavoro che potrebbero costringerlo a restare inoperante per un certo periodo di tempo.

Questa polizza può essere inoltre richiesta dalle strutture nelle quali il medico stesso lavora.

La polizza Rc, invece, è quella che copre danni a terzi; si tratta quindi di due contratti differenti.

Tuttavia spesso le agenzie di assicurazioni ti possono offrire una serie di condizioni agevolate nel caso stipuli entrambe le polizze con loro.

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Polizza a primo e secondo rischio

Potresti trovarti nella situazione di disporre di due differenti polizze con copertura dello stesso tipo di rischio.

Questo tipo di situazione può venirsi a creare quando, ad esempio, oltre alla polizza rc professionale medici viene stipulata una polizza anche dalla struttura in cui lavori.

Nella maggior parte dei casi non si tratta di polizze identiche, ma di contratti assicurativi che si sovrappongono per una serie di rischi specifici.

In questi casi dovrai valutare se una delle polizze presenta la clausola specifica di secondo rischio.

Questo significa che in caso di sinistro, la polizza che presenta la clausola di secondo rischio verrà utilizzata solo in caso di superamento del massimale previsto da quella di primo rischio.

Per fare un esempio, immaginiamo che un medico abbia stipulato una polizza:

  • a primo rischio da 1.000.000€;
  • a secondo rischio da 1.500.000€.

Se questo stesso medico si dovesse trovare a pagare un danno a un paziente da 1.300.000€ non potrebbe fare riferimento alla polizza di secondo rischio.

Dovrebbe invece rivolgersi a quella di primo rischio e richiedere alla seconda solo la differenza.

Conclusioni

Un medico deve obbligatoriamente sottoscrivere una Rc professionale medici.

La scelta della polizza migliore, tuttavia, è fondamentale per poter avere la massima garanzia in caso di sinistro.

Per questo, prima di stipulare qualsiasi tipo di contratto devi informarti con attenzione sulla normativa vigente.

Potrai così comprendere quale tipo di rischio corrono i medici in base al settore in cui lavorano e, soprattutto, in base alla struttura in cui operano.

Inoltre, è sempre molto importante che tu valuti eventuali esigenze specifiche che possono portare alla predilezione di un certo tipo di polizza rispetto a un’altra.

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Rc Professionale

Polizza Rc commercialisti: come funziona

byAssicuratiOra25 Gennaio 2019

Sei un professionista e ti stai guardando intorno per la tua polizza Rc commercialisti?

Sei nel posto giusto!

In questo articolo ti forniremo una serie di indicazioni fondamentali per la scelta della migliore Rc Professionale Commercialisti.

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Pur non entrando nello specifico confronto dei prodotti offerti dalle varie compagnie, intendiamo approfondire quali sono gli elementi fondamentali di cui devi tenere conto nella stipula di questo tipo di polizza.

Sei pronto?

Andiamo!

L’obbligo della polizza Rc commercialisti

Come prima cosa bisogna ricordare come la stipula di una polizza Rc professionale sia stato reso obbligatorio fin dal 2013.

Questo obbligo non è limitato solo ed esclusivamente ai dottori commercialisti ma anche ai tributaristi e ai consulenti del lavoro.

Nella stipula di una polizza Rc professionale è necessario porre attenzione ad una serie di parametri.

La complessità della normativa che regolamenta l’ambito assicurativo, infatti, è elevata e proprio per questo, prima di firmare una polizza qualsiasi, è bene informarsi con attenzione.

Intanto è bene che tieni presente che vi sono una serie di convenzioni tra alcune compagnie assicurative e l’ordine professionale dei commercialisti.

Proprio la stipula di queste convenzioni ha portato ad un iniziale slittamento dell’entrata in vigore della legge stessa, inizialmente prevista per l’agosto del 2012.

La possibilità di optare per compagnie convenzionate con l’ordine è fondamentale perché permette di poter scegliere una serie di polizze con premi altamente competitivi.

Va comunque sottolineato che anche le compagnie non convenzionate, proprio per garantire una massima concorrenza, hanno creato numerose proposte assicurative, tutte caratterizzate da premi annuali molto accattivanti.

D’altro canto, però, è importante non lasciarsi attrarre da soluzioni facili e proposte convenienti che, poi, se analizzate con attenzione presentano cavilli e clausole non sempre ben chiare.

Sei un commercialista e sei interessato ad una copertura Rc Professionale? Ti mettiamo in contatto con un esperto assicurativo della tua zona che ti aiuterà nella scelta.

Come puoi scegliere la giusta polizza Rc commercialisti?

Le principali caratteristiche che devi prendere in considerazione quando vuoi stipulare una polizza Rc commercialisti sono diverse.

Per prima cosa devi valutare il massimale.

Esso rappresenta la somma massima di denaro che la compagnia assicurativa pagherà al proprio assicurato in caso di sinistro.

Devo ricordarti che, a seconda del campo in cui si opera, è bene puntare ad una compagnia che sia effettivamente in grado di coprire le spese del sinistro.

Importantissimo, poi, valutare la presenza o meno di franchigia.

La franchigia rappresenta il costo che, in caso di sinistro, viene pagato comunque dall’assicurato.

Non tutte le assicurazioni presentano un contratto con franchigia: prima della stipula è bene valutare se essa sia prevista o meno.

Un altro elemento che devi tenere presente è quello dello scoperto.

Si tratta di un importo che, a differenza della franchigia, si calcola in percentuale sul totale da pagare.

Nella scelta della polizza è necessario assicurarsi che eventuali costi di franchigia e scoperto siano ben chiari.

Le polizze con franchigia o scoperto sono più convenienti in termini di premio: inoltre, le compagnie assicurative più piccole propongono solo contratto assicurativo con una delle due voci.

polizza Rc commercialisti

Alcune clausole previste nella polizza Rc commercialisti

Come ti abbiamo accennato in questo post le clausole da valutare quando si sottoscrive una polizza Rc commercialisti sono diverse.

Oltre alle caratteristiche relative ai costi dovrai valutare anche le varie postille, ossia le voci riportate tra le diverse condizioni della polizza assicurativa rc commercialisti.

Un importante clausola che devi prendere in considerazione è quella che regola le diverse attività per cui la compagnia di assicurazione garantisce la copertura.

Viene generalmente definito come articolo relativo all’oggetto dell’assicurazione.

Strettamente connesso a questo articolo vi è quello che prevede eventuali estensioni, ossia attivazione per figure professionali o persone specifiche.

Trattandosi di estensioni, ossia di attività che non rientrano nell’ordinario, esse implicano solitamente dei costi maggiori rispetto al premio standard previsto per la polizza rc professionale commercialisti senza estensioni.

Oltre alle estensioni, è possibile che le polizze prevedano delle esclusioni o delle limitazioni.

Queste sono solitamente riportate in un articolo specifico a loro dedicate.

Si tratta di tutte quelle situazioni in cui l’agenzia assicurativa non è tenuta a pagare, o a pagare solo in parte, l’eventuale sinistro.

Il visto di conformità

Devi fare particolare attenzione in caso di richiesta di polizza Rc commercialisti in grado di rilasciare il visto di conformità.

Si tratta di un’attestazione che garantisce la piena corrispondenza tra quanto riportato sulla dichiarazione dei redditi e quanto riportato su tutti i libri contabili.

Non tutti i dottori commercialisti possono rilasciare il visto di conformità: essi devono infatti essere abilitati e, nello specifico, devono poter avere accesso ai servizi degli sportelli telematici Entratel.

Un’assicurazione per commercialisti per la quale viene richiesta anche la copertura del Visto di conformità presenta un costo maggiore rispetto alla polizza base.

A partire dal mese di dicembre 2014, per quanto riguarda il Visto di conformità, il massimale previsto dal Legislatore è pari a 3.000.000 di €.

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Retroattività e postuma: la copertura nel tempo

Due ulteriori parametri che dovrai prendere in considerazione nel momento in cui stipuli una polizza Rc commercialisti sono quelli relativi al tempo di copertura.

Se necessario, per la propria polizza assicurativa, può essere richiesta la retroattività.

Infatti con questa ulteriore copertura sarai tutelato anche per tutte le attività che hai svolto prima della firma della polizza stessa.

Una garanzia molto utile ed interessante è la cosiddetta “Postuma”.

Una copertura Postuma ti permetterà infatti di essere coperto anche dopo che la polizza assicurativa sia cessata e, soprattutto, dopo che si sia conclusa l’attività professionale.

polizza Rc commercialisti

Per concludere

Considerato l’obbligo della copertura assicurativa per dottori commercialisti, quando operi in questo campo è fondamentale che tu sappia come stipulare una polizza che ti garantisca non tanto la massima convenienza quanto, soprattutto, che sia in grado di garantirti la più elevata copertura possibile in caso di sinistro.

Uno sbaglio da parte del professionista (che, per quanto preparato professionalmente è pur sempre un essere umano) può portare a conseguenze disastrose dal punto di vista patrimoniale.

Il nostro consiglio è quindi quello di concentrarsi non tanto sul premio, ma sulle garanzie coperte.


Compilando il form sottostante ti aiuteremo ad entrare in contatto con un esperto assicurativo della tua città, che ti aiuterà nella scelta della migliore polizza Rc professionale commercialisti, fornendoti un preventivo gratuito e senza impegno!

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Rc Professionale

Rc commercialisti: guida alla polizza 2019

byAssicuratiOra14 Gennaio 2019

In questo post parleremo della polizza Rc professionale commercialisti.

Analizzeremo l’importanza di avere una copertura in tal senso per un professionista che eserciti questa attività e tutte le novità 2019 su questo fronte.

Compila questo form per entrare in contatto con un esperto della tua zona, da cui riceverai un preventivo gratuito e senza impegno!

In base a quanto stabilito dal D.P.R 137/2012 tutti i professionisti iscritti ad un Albo hanno l’obbligo di stipula di una polizza Rc professionale.

Tra questi si ricordano:

  • gli avvocati;
  • gli ingegneri;
  • i commercialisti;
  • tutte le altre figure professionali, anche se operanti in settori innovativi come quelli delle telecomunicazioni, dell’ambito digitale e dei media.

In questo post analizzeremo tutti i dettagli della polizza Rc professionale commercialisti.

Sei pronto? Andiamo!

Cos’è la polizza Rc Professionale

Si tratta di una polizza assicurativa che consente di ottenere una copertura per quanto riguarda gli eventuali errori che possono verificarsi mentre si svolge la propria attività.

Questo per evitare di risarcire personalmente i clienti danneggiati.

Non sono obbligati a sottoscrivere questo tipo di assicurazione i soggetti che fungono da supporto al professionista stesso, ad esempio i stagisti e gli eventuali collaboratori dello studio.

Sei un commercialista? Entra in contatto ora con un esperto assicurativo della tua zona. Ti aiuterà nella scelta della tua polizza in modo gratuito e senza impegno!

Che cosa prevede la normativa

A partire dal 15 agosto 2013, in base a quanto stabilito dal testo (D.P.R 137/2012) per la riforma delle professioni, tutti i professionisti che rientrano all’interno delle cosiddette professioni regolamentate devono obbligatoriamente sottoscrivere un’assicurazione di responsabilità civile.

I clienti infatti sono sempre più esigenti e non ammettono sbagli, che per natura umana possono avvenire…

Sono sempre più frequenti le cause legali nei confronti di commercialisti, intentate dai loro clienti, con richieste di risarcimento danni di entità variabile.

Al tempo stesso risulta essere sempre più difficile per i professionisti effettuare una valutazione ex-ante dei rischi legati allo svolgimento della propria attività lavorativa e della propria professione.

Ciò è determinato dalla stessa legislazione vigente.

Inoltre un professionista risulta essere responsabile dal punto di vista giuridico sia del proprio operato, che di quello dei propri collaboratori, stagisti e dipendenti e, di conseguenza, dei danni patrimoniali (diretti e indiretti) causati ai propri clienti oppure a terzi per un errore o per una svista.

Ecco perché una RC professionale commercialisti si caratterizza per essere un prodotto assicurativo che va a soddisfare le esigenze di una determinata categoria di soggetti e che fornisce un’adeguata copertura per l’esecuzione di un servizio professionale.

Rc professionale commercialisti: che cosa prevede

Come prodotto che rientra nella categoria delle polizze di responsabilità civile, la polizza Rc professionale commercialisti svolge due funzioni al tempo stesso:

  • innanzitutto permette all’assicurato di avere una garanzia nel caso in cui dovesse essere costretto a indennizzare i propri clienti, così da non esporre direttamente il proprio patrimonio;
  • in secondo luogo il risarcimento dei danni e degli errori commessi nei confronti di terzi nel corso della propria attività professionale vengono coperti dalla stessa compagnia assicuratrice.

L’ammontare della franchigia varia a seconda del tipo di polizza sottoscritta e del massimale previsto dalle condizioni contrattuali.

Come indica il nome, l’Rc professionale commercialisti è rivolta ai professionisti che svolgono questa attività, tuttavia può essere stipulata:

  • da un singolo commercialista che ha aperto il proprio studio personale;
  • dalle associazioni professionali di categoria;
  • dai commercialisti professionisti che svolgono la propria attività lavorativa a favore di altre società.

Perché serve un’Rc professionale commercialisti

Questo tipo di polizza risulta essere fondamentale non tanto perché è un obbligo di legge, ma proprio per la sua utilità.

Infatti i commercialisti, così come tutti gli altri professionisti, sono soggetti a commettere errori durante lo svolgimento del proprio lavoro.

Ogni azione umana è soggetta a possibili sviste e imprecisioni.

La copertura erogata dalla compagnia assicuratrice consente di evitare problemi dal punto di vista fiscale e può assumere diverse forme a seconda di quanto richiesto specificatamente dal professionista assicurato.

Tra le soluzioni maggiormente diffuse e apprezzate si ricordano la copertura per:

  • consulenza tributaria;
  • consulenza fiscale;
  • i danni causati da ritardi nell’adempiere alle scadenze, alle multe oppure alla perdita di documenti.

In base alle necessità del cliente viene dato risalto ad alcuni elementi: proprio per questo motivo la polizza risulta essere personalizzata e costruita su misura.

Tipi di coperture

Le coperture maggiormente richieste e che in genere sono presenti in qualunque contratto riguardano i danni derivanti da:

  • il pagamento tardivo di contributi oppure imposte per conto di un cliente;
  • i ritardi nell’invio di documentazioni e certificazioni per via telematica oppure per posta che possono portare a sanzioni e ammende per il cliente stesso;
  • gli errori riportati all’interno di documenti di vario genere, che possono avere conseguenze più o meno problematiche;
  • gli errori riguardanti la tenuta dei registri contabili.

A seconda delle richieste del professionista è possibile applicare alle condizioni contrattuali alcuni pacchetti integrativi appositamente studiati, così da poter ampliare la copertura della polizza.

Al giorno d’oggi viene data particolare attenzione alla protezione dei dati e agli attacchi telematici.

Ciò si spiega con la sempre maggiore importanza che l’uso delle modalità digitali rivestono per i professionisti.

Ecco perché si tende spesso ad adottare piani assicurativi specifici per la cybersecurity.

In ogni caso è bene tenere a mente che l’Rc professionale commercialisti non copre i danni causati da atti illeciti che vengono messi in atto volontariamente, come gli atteggiamenti dolosi comprovati e le frodi.

Inoltre se un professionista viene considerato un cattivo cliente dalla stessa compagnia assicuratrice in alcuni casi può essere negata la copertura.

Ciò si verifica quando i commercialisti hanno problemi giudiziari pendenti dal punto di vista legale e fiscale oppure presentano una lunga storia di risarcimenti nei confronti dei propri clienti.

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Esiste la retroattività dell’assicurazione?

Quando si sottoscrive un’RC professionale commercialisti bisogna tenere in considerazione che alcune proposte mettono a disposizione persino l’opzione della retroattività.

In questo modo il commercialista risulta avere una copertura adeguata anche per l’attività lavorativa svolta prima della firma del contratto e non soltanto dal momento della stipula.

Bisogna ricordare che il periodo di retroattività precedente la sottoscrizione dell’assicurazione varia in base alle condizioni contrattuali.

In genere le varie compagnie assicuratrici mettono a disposizione diverse soluzioni con 10, 5 oppure 2 anni di retroattività.

Solo dietro richiesta esplicita del cliente è possibile erogare una retroattività illimitata, in grado di coprire l’intera attività lavorativa svolta dal commercialista prima dalla stipula della polizza.

Ovviamente maggiore è la durata dell’effetto retroattivo e più elevato risulterà essere il premio mensile che l’assicurato deve versare alla compagnia.

Conclusioni

Oltre a essere obbligatoria per legge, la Responsabilità Civile Professionale risulta essere molto utile al soggetto assicurato e, proprio per andare incontro alle diverse esigenze delle varie categorie, le compagnie assicuratrici erogano un’ampia gamma di prodotti e offerte.

Infine le condizioni contrattuali possono prevedere varie clausole, alle quali bisogna porre la giusta attenzione.

Come abbiamo spiegato in questo altro post, una polizza Rc professionale dovrebbe essere valutata insieme ad un esperto, che possa consigliare al meglio il professionista.

Anche perchè spesso, soprattutto online, risparmiare sul premio vuol dire privarsi di garanzie importanti.

Tutto bene se ciò avviene consapevolmente, ma sarà sempre così?

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La Rc Professionale medici: cos’è e come funziona

byAssicuratiOra8 Gennaio 2019

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Le più recenti normative in materia hanno reso obbligatoria la copertura assicurativa per coloro che esercitano l’attività sanitaria.

Ne consegue:

  • l’importanza di comprendere in che modo funziona la polizza Rc Professionale medici;
  • come individuare quella che fornisce le condizioni più adeguate all’attività svolta dal professionista.

In questo articolo troverai una guida aggiornata con molte informazioni utili su:

  • la polizza RC Professionale Medici;
  • le categorie di rischi assicurabili;
  • le clausole del contratto;
  • i dati da fornire al momento della stipula.

Caratteristiche della polizza

Al pari di ogni altra assicurazione per la responsabilità civile, anche il regime assicurativo previsto per le professioni svolte in ambienti sanitari comporta dei risarcimenti.

Questo avviene per esempio quando si verifica un danno ad un paziente in seguito all’attività terapeutica.

In particolare, l’obbligo di assicurazione professionale, vigente già dall’agosto 2014, è stato completamente rivisitato dalla legge Gelli – Bianco (L. 24/2017).

Questa normativa richiede la copertura assicurativa anche per i sanitari dipendenti pubblici e privati, introducendo un rapido meccanismo di rivalsa da parte della struttura.

Sebbene la legge abbia oggi previsto un obbligo per tutti i medici, i vantaggi del sottoscrivere una polizza sulla responsabilità professionale sono evidenti.

Nel caso in cui venga riconosciuta una colpa nell’esercizio della propria attività, infatti, il professionista potrà contare sul pagamento sostitutivo da parte della compagnia assicurativa, senza veder sacrificato il proprio patrimonio in via diretta.

In estrema sintesi, dunque, quando si riconosce la colpa medica, al professionista che abbia ricevuto una contestazione (ossia, una richiesta di risarcimento) spetterà l’onere di denunciare il fatto all’assicurazione.

Come procede l’assicurazione

Essa aprirà un’apposita pratica per la gestione del sinistro:

ove si riconosca l’esistenza del danno e la legittimità della pretesa, la compagnia provvederà al risarcimento entro i limiti massimali previsti dalla polizza.

In quest’ottica, costituisce una contestazione un qualsiasi richiesta proveniente da terzi nei confronti del medico, al fine di vedere questi tenuto al risarcimento del danno arrecato nell’esercizio dell’attività professionale.

Si potrà trattare, quindi, di una:

  • messa in mora (o altra richiesta scritta equipollente);
  • citazione in giudizio (sotto forma di atto di citazione o di chiamata in causa da parte della struttura sanitaria presso la quale il professionista opera);
  • costituzione di parte civile nell’ambito di un procedimento penale;
  • di una qualsiasi azione giudiziale e stragiudiziale che coinvolga la responsabilità civile del medico.

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Sottoscrizione della polizza Rc Professionale Medici: l’inquadramento professionale

Dopo questi brevi cenni sul funzionamento e sui vantaggi della Rc Professionale Medici, è il caso di fornire alcune indicazioni sulla sottoscrizione del contratto, così da individuare il regime più adeguato alla condizione professionale del sanitario.

Come più volte ricordato, la copertura assicurativa è obbligatoria per i medici (come per molte altre categorie di professionisti).

il sanitario dovrà quindi rivolgersi ad una compagnia di assicurazioni a sua scelta, segnalata dalle associazioni di categoria o dalla struttura sanitaria in cui opera.

Al primo contatto con la compagnia di assicurazione, con una prassi molto simile a quella che concerne la stipula della Rc auto, sarà necessario fornire alcune informazioni concernenti, da un lato, l’inquadramento professionale dell’assicurando e, dall’altro, la descrizione dell’attività in concreto svolta.

Per quanto concerne il primo aspetto, i medici possono richiedere un determinato inquadramento (o più di uno, in caso di doppia attività), tra i diversi esistenti e ciascuno dei quali riferito alla propria qualifica professionale.

In particolare, i principali inquadramenti assicurabili sono:

Liberi professionisti

  • con studio privato (che basta a qualificare come contrattuale il rapporto con i pazienti);
  • di una struttura sanitaria (dovendosi distinguere a seconda della sussistenza di un rapporto contrattuale con i pazienti o di un rapporto extra-contrattuale con i pazienti, nel qual caso è sufficiente la copertura per colpa grave);

Medici

  • convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale (medici di base, pediatri, dottori di continuità, specialisti ambulatoriali);
  • dipendenti del SSN con intramoenia o con extramoenia;
  • medico dipendente di una struttura privata;

Naturalmente, un singolo medico può assumere uno o più inquadramenti distinti.

Può capitare anche una mutazione di inquadramento durante il corso di validità della polizza.

In questo caso è necessario comunicare prontamente all’assicuratore il cambiamento di circostanze, così da permettere la pronta rivalutazione della polizza al mutato livello di rischio coperto ed evitare possibili rifiuti alla liquidazione del sinistro concretamente verificatosi.

Ciò nonostante, va detto che esistono alcune compagnie assicurative che coprono i rischi in generale, a prescindere dall’inquadramento specifico; come pure si possono trovare compagnie che limitano la sottoscrizione di una polizza a specifici inquadramenti (privilegiando, normalmente, la libera professione).

Inoltre, per i giovani medici (cioè i dottori neoabilitati iscritti da meno di 3-4 anni all’Albo) le diverse compagnie presentano profili assicurativi ad hoc.

La Rc professionale medici

Le informazioni da fornire all’assicurazione e i rischi assicurabili con la RC professionale Medici

Per quanto concerne, invece, la fornitura dei dati e delle informazioni necessarie all’assicuratore per determinare il profilo di rischio del singolo cliente, la compagnia fornisce un questionario (o modulo di proposta), nell’ambito del quale indicare alcune informazioni fondamentali, tra cui:

  • la propria specializzazione;
  • pratiche di interventi invasivi;
  • l’esercizio di attività chirurgica o ambulatoriale;
  • presenze di pregressi sinistri.

Prima di specificare nel dettaglio i singoli elementi, è importante ricordare che l’assicurando ha l’onere di non omettere circostanze utili alla quotazione del premio.

In caso contrario il codice civile (art. 1892) stabilisce che l’assicurazione ha il diritto di rifiutare il pagamento del sinistro o di limitarne l’ammontare in caso di dichiarazioni false o reticenti.

Venendo all’esame delle singole categorie di informazioni da fornire all’assicurazione prima della stipula della polizza sanitaria, per quanto concerne la specializzazione, è bene specificare sia quella conseguita sia quella concretamente svolta, se diversa, dal momento che la compagnia ha riguardo principalmente all’attività effettivamente esercitata dal sanitario.

Pratiche invasive

Bisogna sempre indicare se tra le procedure effettuate rientrano interventi di carattere invasivo, siano esse di tipo diagnostico o terapeutico.

Secondo le definizioni contenute all’interno dei fascicoli informativi delle diverse polizze e, in generale, della prassi medica, si possono definire invasivi:

  • gli atti che comportano l’impiego di strumenti di tipo meccanico o termico;
  • il prelievo di tessuti anche con finalità diagnostica.

Vista la maggiore rischiosità di tale tipo di attività, indicandone la pratica nel modulo informativo si avrà, normalmente, un aumento del premio richiesto.

Al contempo, l’assicurazione vorrà sapere se il medico svolge attività di carattere chirurgico, ovvero quella circoscritta agli interventi svolti in sala operatoria.

Non devi confonderla quindi con quella di carattere ambulatoriale (sia o meno di tipo invasivo), che per definizione non richiede l’accesso alla sala operatoria o l’anestesia.

Anche in questo caso, la presenza di interventi chirurgici comporterà una lievitazione del premio.

Infine, bisogna dichiarare se vi sono precedenti sinistri o circostanze note in merito a pregresse richieste di risarcimento, secondo una tempistica che può variare da compagnia a compagnia e che, in genere, risale fino al quinquennio precedente.

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Clausole ed elementi accessori della Rc Professionale Medici

Al fine di adattare le diverse polizze assicurative alle concrete caratteristiche dell’attività medica, esistono alcune clausole che possono arricchire il contenuto della prestazione assicurativa e che vanno opportunamente conosciute prima di sottoscriverla.

Tra questi elementi rientrano, in primo luogo, il massimale coperto, ossia la somma massima che la compagnia risarcirà in caso di sinistro, e la franchigia, cioè la soglia al di sotto della quale non si provvederà alla liquidazione dell’indennizzo.

Ad esempio, con un massimale pari ad 1.000.000,00 euro e una franchigia di 5.000,00, l’assicurazione interverrà fino alla somma di un milione (sottraendo la franchigia di cinquemila euro), sostituendosi all’assicurato nel pagamento del premio.

Altro meccanismo peculiare che può interessare la Rc Professionale Medici è la presenza di due polizze, a primo e a secondo rischio.

Questo fenomeno comporta il fatto che il medico veda coperta la propria attività con due diverse assicurazioni, il che si verifica quando il sanitario stipula una prima polizza e una seconda, a copertura dei medesimi rischi, viene stipulata dalla struttura ospedaliera dove opera il professionista o quando sia lo stesso medico a stipulare due diverse polizze, con due ambiti diversi (ad esempio, medicina generale e medicina estetica) ma in parte coincidenti.

In queste ipotesi può capitare che una delle due polizze prevede la clausola “a secondo rischio”, il che comporta che in caso di sinistro questa interverrà unicamente in caso di superamento del massimale dell’altra polizza.

Come intervengono le clausole

A titolo di esempio, in caso di un sinistro che interessa entrambe le polizze, quella con la clausola in esame interviene soltanto nel caso in cui il massimale della prima non sia sufficiente alla riparazione integrale del danno, comportando in definitiva un aumento del massimale totale.

Infine, la legge Gelli ha previsto la possibilità di introdurre nelle polizze sanitarie anche le cd. clausole “claims made”, a patto che siano previsti meccanismi di retroattività e di ultrattività della copertura assicurativa.

Questa clausola, in via originaria, comporta la possibilità di coprire le richieste di risarcimento per i soli danni verificati e denunciati durante la vigenza della polizza, escludendo quindi la garanzia pregressa e quella postuma.

Il problema della retroattività della polizza Rc Professionale Medici si lega strettamente a quello dei costi, generalmente molto elevati, di questo tipo di assicurazioni.

Infatti, dato il tasso di rischio normalmente connesso all’attività sanitaria, i costi che le compagnie richiedono ai propri clienti sono stati generalmente molto elevati, secondo quanto rilevano i dati a disposizione (un grafico di tali costi è disponibile qui).

Pertanto, al fine di calmierare i prezzi delle polizze assicurative, l’art. 11 della legge 24/2017 ha imposto sia la retroattività che la validità postuma per un minimo di dieci anni.

L’articolo 11 della legge 24/2017

Ipotizzando che entrambi i termini siano così definiti, questo comporta:

  • da un lato, che la polizza sottoscritta al 1.1.2019 potrà coprire anche le attività a ritroso fino al 1.1.2009;
  • dall’altro, che potranno essere avanzate richieste risarcitorie (purché riferite ad eventi intercorsi durante la vigenza della polizza) fino ai dieci anni successivi;

Quindi, ipotizzando una scadenza al 1.1.2019 sarà possibile denunciare il sinistro (avvenuto entro tale data) fino al 1.1.2029.

Chiaramente, la retroattività della polizza (cioè la possibilità che l’assicurazione venga chiamata a rispondere anche dei sinistri verificatisi prima della sottoscrizione) non è illimitata.

In primo luogo, occorre che il medico non fosse a conoscenza, prima della stipula, di eventuali addebiti di responsabilità: ciò significa, quindi, che non potrà essere risarcito con polizza stipulata al 1 gennaio 2019, anche in presenza di clausola di retroattività quinquennale, un danno verificatosi nel 2015 e denunciato nel 2018.

Inoltre, non tutte le compagnie di assicurazione offrono una copertura retroattiva estesa nel tempo: vi sono, infatti, assicurazioni che prevedono in via standard una retroattività illimitata, mentre altre, invece, chiedono un premio aggiuntivo per ogni anno di retroattività richiesto, fino a concorrere con l’anzianità professionale del cliente, così da coprire per intero gli anni di esercizio in cui avrebbero potuto verificarsi sinistri.

Conclusioni

Come abbiamo avuto modo di vedere, la sottoscrizione Rc Professionale Medici comporta la possibilità di poter andare esenti da responsabilità civile per tutti i danni eventualmente incorsi durante l’esercizio della professione.

Accanto a questo vantaggio, si pone, naturalmente, il problema di definire in concreto le informazioni precontrattuali e le clausole che caratterizzano la polizza, così evitare il rischio di vedersi opposto un rifiuto da parte della compagnia assicurativa alla prestazione risarcitoria, o di non vedere opportunamente coperti dai sinistri determinati periodi pregressi di attività professionale.

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Rc Professionale

Polizza Rc Professionale: scegliere la migliore

byAssicuratiOra27 Dicembre 2018

Stai cercando una polizza Rc Professionale che ti possa coprire nell’ambito della tua attività e ti stai chiedendo qual’è la polizza migliore per te?

In questo post ti spiegheremo tutto quello che c’è da sapere su questo tipo di assicurazione.

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Leggendo questo articolo scoprirai:

  • come funziona una polizza Rc Professionale;
  • quali garanzie è importante valutare in questo tipo di polizza;
  • come sottoscrivere una polizza adeguata.

Sei pronto a prendere appunti? Andiamo!

Importanza di una polizza Rc professionale

Hai mai pensato a quanto possa ammontare una richiesta di risarcimento che un cliente può chiederti a seguito di un danno causato dalla tua professione?

Se ci pensi, nel corso di una lunga carriera professionale è del tutto normale che si possano manifestare delle potenziali conseguenze dannose.

E non è detto che i relativi danni siano necessariamente causati da negligenza o imperizia.

A volte un danno può essere causato da situazioni fortuite e del fuori dal controllo del professionista, rendendo l’attività lavorativa ancora più incerta e rischiosa.

Anche perché, indipendentemente da come viene generato, ricevere una richiesta di risarcimento non è mai una bella notizia, dato che si è obbligati a rispondere dei danni causati.

Questo significa che sarà costretto a coprire il risarcimento economico accertato con il proprio patrimonio personale.

Nel caso l’entità del risarcimento diventi rilevante, ciò potrebbe seriamente rischiare di mettere in difficoltà:

  • la sopravvivenza della professione stessa;
  • la stabilità patrimoniale personale dell’intera famiglia del professionista.

Devi quindi necessariamente proteggere la tua professione da questo tipo di rischi.

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Cos’è una polizza Rc Professionale

Per far fronte a questo bisogno esiste la polizza Rc professionale.

Essa rappresenta una tutela non solo per il professionista, ma anche per tutte le persone che usufruiscono della sua prestazione.

In questo modo si elimina la paura che il professionista possa non essere in grado di rispondere economicamente con il suo patrimonio di un potenziale danno di dimensioni elevate e si può serenamente procedere con il lavoro che deve essere svolto.

Con l’obiettivo di tutelare le varie categorie professionali da questo enorme rischio, nel 2012 è stata varata una riforma delle libere professioni.

Essa ha introdotto l’obbligo per un professionista iscritto ad un albo di sottoscrivere una polizza assicurativa di responsabilità civile professionale per tutelarsi dai danni che possano nascere nello svolgimento della propria attività lavorativa.

Quindi le principali associazioni di categoria si sono attivate per offrire ai loro iscritti delle proposte di adesione a polizze rc professionali collettive.

Con questa iscrizione alla cassa di previdenza di categoria viene quindi data la possibilità di aderire alla copertura da danni verso terzi, a costi ridotti.

Problemi

Ci sono però 2 problemi con questo tipo di approccio:

  • tutti i professionisti senza un albo di riferimento non hanno accesso a questo tipo di coperture collettive;
  • l’adesione collettiva offre accesso a protezioni standard e non permette di rivedere le clausole ed i vari parametri sulla base della propria situazione particolare.

Non ci si può quindi fermare qui ed è necessario entrare nel merito della questione, in quanto i rischi in campo sono decisamente elevati e nessun professionista può rimanere scoperto all’eventualità di dover effettuare un risarcimento economico di importo rilevante.

I casi particolari

Esistono infatti alcuni professionisti che lavorano con un contratto da dipendenti e senza partita iva, che sono comunque soggetti all’obbligo della stipula di una polizza rc professionale.

È anche vero che un professionista che non appartenente ad alcun albo non ha l’obbligo di stipula dell’assicurazione, ma ha la stessa esigenza di copertura.

Inoltre, anche se un professionista aderisce ad una forma collettiva di copertura, è bene che si assicuri di essere protetto soprattutto nei casi particolari che riguardano:

  • le franchigie;
  • i massimali;
  • tutte le varie clausole specifiche che vanno a coprire la propria situazione particolare.

Diversamente da quello che si possa pensare, queste sono casistiche sotto le quali ricadono moltissimi professionisti che si ritrovano esposti a rischi economici estremamente elevati.

Vista l’entità del danno economico che può derivare da un errore professionale (fortuito o oggettivo), la cosa migliore da fare è sedersi ad un tavolo con un esperto per stilare una copertura totale dai principali rischi a cui si incorre nello svolgimento della propria professione e definire le dovute coperture.

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Come funziona una polizza Rc Professionale

La polizza Rc professionale ha un funzionamento estremamente semplice e lineare.

Polizza Rc Professionale

L’obiettivo è coprire gli effetti economici di un danno causato durante lo svolgimento della propria professione, attraverso l’utilizzo di un capitale che sia congruo rispetto alla potenziale richiesta di risarcimento.

Come sempre, la logica dietro l’utilizzo di una copertura assicurativa è quella di proteggersi dagli eventi imprevedibili e non controllabili che presentano un potenziale danno al di fuori della propria possibilità di gestione economica.

Naturalmente, anche quando si tratta di responsabilità civile verso terzi il ragionamento rimane lo stesso.

Il decreto

Il dpr 137 del 2012 (la riforma delle professioni) ha posto l’obbligo per tutti i professionisti iscritti ad un ordine o ad un albo di riferire al cliente con cui viene stipulato un contratto di prestazione gli estremi della polizza rc professionale con tanto di relativo massimale.

Nello specifico il decreto recita:


Il professionista e’ tenuto a stipulare, anche per il tramite di convenzioni collettive negoziate dai consigli nazionali e dagli enti previdenziali dei professionisti, idonea assicurazione per i danni derivanti al cliente dall’esercizio dell’attività professionale, comprese le attività di custodia di documenti e valori ricevuti dal cliente stesso. Il professionista deve rendere noti al cliente, al momento dell’assunzione dell’incarico, gli estremi della polizza professionale, il relativo massimale e ogni variazione successiva.

Tale obbligo serve a tutelare entrambe le parti da potenziali rischi, oltre a rendere trasparente il rapporto di prestazione professionale.

Il cliente è quindi sereno di fronte all’eventualità di subire un danno causato durante lo svolgimento della prestazione professionale.

Il professionista sa invece che non corre il rischio di andare in bancarotta casomai qualcosa non dovesse andare nella direzione giusta.

Tipi di polizze Rc Professionali

Le polizze Rc professionali si dividono poi in:

  • polizze a rischi nominati;
  • polizze all-risk.

Le polizze a rischi nominati sono quelle in cui vengono espressamente indicati nel contratto tutte le casistiche in cui scatta la copertura.

Viceversa, la polizze all risk sono quelle che coprono tutte le casistiche, escluse le eccezioni indicate dalla legge o dai regolamenti delle varie professioni.

In entrambi i casi è necessario fare una verifica per valutare se le proprie esigenze di professionista sono incluse e coperte ed evitare spiacevoli sorprese.

Vediamo quindi di capire come selezionare la migliore polizza Rc Professionale sul mercato.

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Come scegliere la migliore polizza Rc professionale

Per scegliere la migliore polizza Rc professionale bisogna studiare una copertura su misura che prenda in carico le caratteristiche particolari del professionista e le integri all’interno delle clausole principali.

Tra queste troviamo:

Franchigia

La franchigia è quel livello di danno sotto il quale non si è coperti dall’assicurazione.

In linea generale, più sarà alta, minore sarà il premio da pagare.

Naturalmente bisogna prestare molta attenzione alla definizione di una franchigia alta su eventi che possono avere una certa frequenza.

Meglio quindi fare una valutazione dell’impatto che un determinato danno può causare e soprattutto della sua frequenza, prima di decidere il livello della franchigia.

Queste sono tutte analisi che vanno approfondite con un professionista del settore.

Massimale

Il massimale è il livello di capitale oltre il quale la compagnia di assicurazione non offre più copertura.

Questo parametro deve essere individuato facendo una proporzione con il potenziale danno creato.

A seconda della professione che si svolge devono essere definiti massimali diversi e adeguati al rischio sottostante.

Spese legali

A volte non è possibile risolvere una richiesta di risarcimento trovando un accordo tra le parti.

Si rende quindi necessario procedere ad un contenzioso che può avere tempi e costi decisamente alti e variabili.

Polizza Rc professionale

Per evitare una spesa elevata di questo tipo è necessario inserire all’interno della polizza Rc professionale una clausola di copertura dalle spese legali.

Meglio evitare di rimanere vittime di tempi di risoluzione incerti e costi impossibili da prevedere in anticipo.

Bisogna però leggere con cura il contratto di polizza, in quanto sotto la clausola “spese legali” potrebbe esserci scritto che, invece di rimborsare le spese relative all’avvocato di fiducia, sarà la compagnia stessa a sostituirsi al soggetto nel corso del procedimento legale.

Meglio verificare questo aspetto ed assicurarsi di veder espressa la propria volontà in merito.

Retroattività

La polizza Rc professionale ha il grande vantaggio di poter diventare retroattiva.

Esistono alcune professioni i cui potenziali effetti dannosi possono manifestarsi anche a distanza di molto tempo da quando viene effettuata la prestazione.

Tali effetti possono magari derivare da una prestazione effettuata in un momento del passato in cui non era presente la copertura assicurativa.

Visto che per far scattare la copertura fa fede il momento in cui è stato compiuto l’evento, non quando si manifesta il suo effetto, è necessario proteggersi temporalmente anche sul passato.

Il ragionamento è il seguente: se come professionista ho causato un danno nel passato i cui effetti si manifestano solo oggi, ho bisogno di assicurarmi di essere coperto a partire dal momento in cui il danno è stato causato.

Per capire quanti anni indietro è necessario coprirsi bisogna farsi fare un’analisi personalizzata della propria situazione specifica.

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Garanzia postuma

Come abbiamo appena visto, gli effetti di alcune prestazioni professionali possono manifestarsi anche a distanza di molto tempo.

E’ quindi importante coprirsi non solo nel passato, ma anche per un periodo di tempo che superi la cessazione dell’attività professionale.

Così facendo si riducono drasticamente i potenziali rischi di risarcimento pendenti una volta raggiunta la pensione.

Si deve poi valutare di affiancare a questa clausola anche una copertura in caso di morte o di invalidità grave, con l’obiettivo di evitare agli eredi di dover supportare il peso di un risarcimento importante per un danno mai creato.

Il modo migliore per definire una copertura adeguata è fare una valutazione delle tempistiche in cui un professionista rimane esposto a questo tipo di rischio, anche dopo la fine della sua attività.

Colpa grave

A volte i danni causati durante lo svolgimento della propria professione sono del tutto fortuiti.

In alcuni casi invece si tratta di una colpa grave ed oggettiva del professionista.

Aggiungere all’interno della polizza Rc professionale la clausola di copertura per colpa grava è utile quando il danno deriva da:

  • negligenza;
  • imperizia;
  • imprudenza;
  • una noncuranza delle regole tipiche della professione.

Naturalmente la sottoscrizione di una polizza Rc professionale con al suo interno questa clausola non esonera il professionista dal mantenere un atteggiamento corretto e adeguato al suo ruolo, ma evita di mandarlo in bancarotta senza preavviso.

Vincolo di solidarietà

Un altro aspetto molto importante su cui la polizza Rc professionale può aiutare è il rischio di “responsabilità solidale”.

Quando si esegue una prestazione in collaborazione con altri professionisti o imprese, può capitare di essere riconosciuti co-responsabili di un eventuale danno causato

Se il soggetto che ha subito il danno chiede un risarcimento solidale e anche uno solo degli altri professionisti non riesce ad adempiere al suo obbligo, la richiesta si sposta in quota parte sugli altri co-obbligati.

Questo aumenta l’entità del danno e il rischio collegato anche oltre quanto sarebbe dovuto dal professionista.

E’ quindi chiaro che i rischi che si corrono nello svolgimento della propria professione sono tanti e vanno coperti tutti se si vogliono evitare spiacevoli sorprese.

Conclusioni

Da qualche anno esiste un obbligo di legge che impone ad ogni professionista di tutelare se stesso e le persone a cui offre la sua prestazione.

Questo avviene con la sottoscrizione di una polizza Rc professionale a copertura della potenziale richiesta di risarcimento.

A fronte di ciò le associazioni di categoria si sono mosse per costruire ed offrire una copertura collettiva che serva a ridurre i costi legati al premio.

Ci sono però alcuni problemi legati a questa soluzione e ogni professionista deve entrare nel merito della propria situazione personale, a fronte del serio rischio di rimanere scoperto e dover chiudere la propria attività o, peggio ancora, dover dichiarare bancarotta.

Questo tipo di copertura deve essere affrontata esaminando una clausola alla volta per assicurarsi di prendere in carico tutte le particolarità della propria professione e costruire una polizza perfettamente su misura.

Sul web si trovano tante soluzioni ma sono tutte soluzioni “standard”.

Come dicono gli inglesi: “one size doesn’t fit all”! (Tradotto: “non esiste una soluzione unica che vada bene a tutti i professionisti”).

Ecco quindi che la soluzione migliore, a nostro avviso, e quella di confrontarsi con un professionista del settore che possa aiutare e dare supporto nel fare una stima del rischio in cui si incorre, oltre a calcolare la copertura adeguata a proteggere completamente l’attività lavorativa sottostante.

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